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| | | | Nel quadro della Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale per il Pioppo
nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione el'Agricoltura cui l'Italia aderisce in
forza della Legge 3 dicembre 1962, n. 1799 e con esplicito riferimento all'articolo 4 della
Convenzione stessa, è costituita la Commissione Nazionale per il Pioppo sotto la vigilanza del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Essa non ha finalità economiche ed ha sede legale
presso lo stesso Ministero.
Scopo principale della Commissione è di favorire lo sviluppo della coltivazione del pioppo e in
generale delle piante da legno ad uso industriale ed energetico allevate fuori foresta in modo da
soddisfare le aspettative economiche degli agricoltori e degli utilizzatori e da accrescere la
disponibilità di legno nel rispetto delle risorse ambientali.
In particolare:
- studia e promuove, anche attraverso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni, i
provvedimenti che favoriscano uno sviluppo armonico e sostenibile (dai punti di vista
ambientale, economico e sociale) della pioppicoltura e in generale della coltivazione di piante
da legno fuori foresta;
- promuove la costituzione e il funzionamento di un osservatorio permanente sulle politiche
comunitarie, nazionali e regionali e sui loro effetti (con particolare riferimento all'applicazione
dei regolamenti comunitari) nei confronti della produzione di legno fuori foresta e delle sue
utilizzazioni;
- favorisce la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche tra gli operatori
dell'intera filiera del legno anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, la costituzione di
banche dati, l'organizzazione di giornate di studio, convegni, congressi, viaggi di studio , corsi
di formazione, moduli didattici;
- adotta iniziative che favoriscano la trasparenza nel mercato del legno e la valorizzazione della
qualità; stimola l'associazionismo tra i produttori e la realizzazione di accordi interprofessionali
tra produttori e utilizzatori;
- favorisce il confronto e il coordinamento delle iniziative regionali in materia di pioppicoltura e
in generale di produzioni legnose fuori foresta allo scopo di evitare distorsioni nel mercato del
legno, pur nel rispetto delle autonomie locali;
- coordina e controlla la sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel
Registro Nazionale dei Cloni Forestali e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali
l'iscrizione di quelli che, al termine delle prove indicate dalla normativa in vigore, avranno
dimostrato di possedere i prescritti requisiti di superiorità genetica;
- segnala alla Commissione Internazionale per il Pioppo i cloni che entrano in coltivazione
proponendone l'iscrizione nel Registro internazionale delle varietà di pioppo;
- collabora con la Commissione Internazionale per il Pioppo partecipando alle iniziative da essa
promosse, inviando un proprio delegato alle Sessioni in rappresentanza dell'Italia e diffondendo
nei luoghi e nei modi opportuni le raccomandazioni che dalla stessa Commissione
Internazionale vengono indirizzate, per il tramite del Direttore Generale della FAO, ai Governi
nazionali e alle Commissioni nazionali.
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